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CONTATTI2021-03-01T15:24:36+01:00

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  • Via A. Passaggi 2 16131 – Genova (San Martino)

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    sabato (periodo invernale) 8:00-12:00

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ASSISTENZA

DOMANDE FREQUENTI

BOLLINO Regione Liguria2020-06-04T10:55:19+02:00

La manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e l’analisi dei fumi sono essenziali per vivere sicuri nella propria casa, per tutelare l’ambiente e per risparmiare. Sono impianti termici gli impianti destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria o con sola produzione centralizzata di acqua calda.
Sono esclusi stufe, radiatori individuali, caminetti, scaldaacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo di attività produttiva.
Il Comune di Genova ha affidato le operazioni di verifica dello stato di manutenzione e funzionamento anche delle caldaie “domestiche” alla società Multiservice S.p.A., i cui tecnici si recano a casa previo avviso. Quindi è necessario rendersi disponibili, quando si riceve il preavviso di verifica, ad accogliere questi specialisti che sono in possesso di un tesserino che attesta la loro identità. Il controllo del Comune non si sostituisce agli interventi di manutenzione e di controllo che spettano al responsabile dell’impianto. E’ quindi importante affidarsi a una ditta qualificata.
Gli oneri delle verifiche vengono posti, dalla normativa vigente, a carico degli utenti responsabili degli impianti.
E’ importante ricordare che del corretto funzionamento e della sicurezza dell’impianto termico è responsabile l’occupante dell’abitazione, sia esso proprietario che affittuario. Effettuare il controllo della caldaia è un obbligo di legge.
Certificazione impianti

Il cittadino deve fare eseguire da ditte qualificate la manutenzione ordinaria e il controllo dei fumi, annotando gli interventi sul libretto di climatizzazione e inviare al Comune,  tramite la ditta di manutenzione, il controllo di efficienza energetica e l’avvenuta manutenzione al catasto energetico regionale CAITEL. Il controllo di efficienza energetica va eseguito ogni 4 anni se la caldaia ha meno di 15 anni e ogni 2 anni se la caldaia è più vecchia di 15 anni.  Il costo del contributo (bollino) è di euro 24,00. Con la consegna delle analisi dei fumi si evita la verifica a pagamento.

Costi BOLLINO e VERIFICHE2020-06-04T10:55:48+02:00

Gli importi dei bollini per fascia di potenza sono:

impianti con potenza < 35 Kw 24,00 euro
impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw 38,00 euro
impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw 70,00 euro
impianti con potenza ≥ 350 Kw 102,00 euro

Gli importi delle verifiche per fascia di potenza per gli impianti non certificati nel periodo di riferimento:

impianti con potenza < 35 Kw 106,00 euro
impianti con potenza < 35 Kw non certificati ma in regola con i controlli periodici e positivi alla verifica 42,50 euro
impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw 212,50 euro
impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw 372,00 euro
impianti con potenza ≥ 350 Kw 425,00 euro
caldaia aggiuntiva 159,00 euro
rilevamento temperatura ambienti 106,00 euro

Qual’è la definizione di impianto termico?2019-07-04T11:07:19+02:00

La definizione di impianto termico, indicata nel D.Lgs. 192/05 e s.m.i, Allegato A comma 14, è la seguente: “impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed   invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Chi è il responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico?2019-07-04T11:07:42+02:00

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario o per esso, ad un terzo, che se ne assume la responsabilità mediante atto redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l’occupante a qualsiasi titolo diventa il responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico per tutta la durata dell’occupazione.

Cosa è tenuto a fare il responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico?2019-07-04T11:08:00+02:00

Il responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico è tenuto, oltre che a mantenere l’impianto in corretto stato di manutenzione periodica prevista dalla normativa, al rispetto del periodo annuale di esercizio, all’osservanza dei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita ed al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.

Che cos’è la dichiarazione di conformità?2019-07-04T11:08:27+02:00

La dichiarazione di conformità, prevista dall’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 è il documento che deve rilasciare l’impresa installatrice al committente al termine della realizzazione o modifica di un impianto tecnologico (v. art. 1 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37), previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto. Fanno parte integrante della dichiarazione di conformità la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto, se previsto (v. art. 5 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37).

Che cos’è la dichiarazione di rispondenza?2019-07-04T11:08:50+02:00

La dichiarazione di rispondenza è il documento che sostituisce, per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 (entrata in vigore del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37) la dichiarazione di conformità, nel caso questa non sia stata prodotta o non sia più reperibile. La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da un professionista avente i requisiti di cui all’art. 7 comma 6 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Quali sono le operazioni di controllo e manutenzione previste dalla normativa?2019-07-04T11:09:49+02:00

A) Esame della documentazione

  • presa visione della dichiarazione di conformità o documento equivalente;
  • presa visione del libretto di impianto;
  • presa visione del libretto di uso e manutenzione.

B) Esame visivo del locale di installazione

  • accertamento dell’idoneità del locale di installazione;
  • verifica del sistema areazione locale, accertando la corretta dimensione dell’apertura di ventilazione e che questa sia libera da ostruzioni.

C) Esame visivo dei canali da fumo

  • verifica della correttezza del percorso, sezione e pendenza del canale da fumo;
  • verifica che non ci siano segni di deterioramento del canale da fumo;
  • verifica che non esistano dispositivi di intercettazione o regolazione sul canale da fumo.

D) Controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione

  • verifica che non vi siano perdite dei prodotto della combustione dal canale da fumo;
  • per apparecchi tipo B, verifica del corretto tiraggio dell’apparecchio e che non vi sia riflusso dei prodotti della combustione.

E) Interventi di manutenzione ordinaria

  • verifica di tenuta dell’impianto di adduzione combustibile (rif. UNI 11137-1:2004);

F) Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite secondo le modalità previste da costruttore nel libretto di uso e manutenzione, facente parte integrante dell’apparecchio. In assenza di tali indicazioni o in caso di accertata impossibilità di disporre del libretto di uso e manutenzione, devono essere effettuate almeno le seguenti operazioni:

  • pulizia dello scambiatore, lato fumi;
  • pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota;
  • verifica visiva dell’assenza sul dispositivo rompitiraggio antivento (se esiste) di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione;
  • controllo della regolarità dell’accensione e del funzionamento;
  • verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell’apparecchio;
  • verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza se l’apparecchio dispone di punti prova allo scopo previsti e seguendo le procedure indicate dal costruttore;
  • verifica visiva dell’assenza di perdite di acqua e ossidazione dai/sui raccordi;
  • controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza dell’acqua non sia ostruito;
  • negli impianti a vaso di espansione chiuso: verifica che la pressione statica dell’impianto sia corretta;
  • verifica visiva che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi e/o cortocircuitati;
  • nel caso di bruciatori ad aria soffiata: verifica che gli organi soggetti a sollecitazioni termiche siano integri e senza segni di usura e/o deformazione;
  • nel caso di bruciatori ad aria soffiata: verifica che il circuito dell’aria sia pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al libero flusso del comburente;
  •  nel caso di bruciatori ad aria soffiata: verifica che la guarnizione di tenuta con la piastra di accoppiamento al generatore di calore sia integra e tale da non presentare alcuna traccia di fuga dei prodotti della combustione;
  • controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione dei componenti eventualmente usurati o non funzionanti;
  • regolazione della portata termica se necessaria;
  • controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo alla produzione di acqua calda;
  • controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale.

G) Prova di combustione secondo la norma UNI – 10389

  • temperatura fumi;
  • temperatura ambiente;
  • O2(%);
  • CO2 (%);
  • Bacharach (n.);
  • CO (%);
  • perdita calore sensibile (%);
  • rendita combustione o potenzialita’ nominale (%);
  • stato delle coibentazioni;
  • stato della canna fumaria;funzionalita’ dei dispositivi di regolazione e controllo
  • verifica sist. aereazione locali
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